Codice dell'Amministrazione digitale

last modified Aug 23, 2011 05:25 PM

Il Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), che regola la realizzazione di siti di enti pubblici, richiede la pubblicazione di alcune informazioni:

a) l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio anche di livellodirigenziale non generale, nonché il settore dell’ordinamento giuridico riferibile all’attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;


b) l’elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) l’elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68;


e) le pubblicazioni di cui all’articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;

f) l’elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;

g) l’elenco dei servizi forniti in rete già disponibili;

h) i servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l’attivazione.

La Direttiva dice inoltre che il sito dovrà offrire
a) accesso ai servizi strutturato secondo il punto di vista dei segmenti di utenza ai quali si rivolgono;
b) percorsi brevi, omogenei e facilmente individuabili;
c) presenza di una mappa del sito chiara e sempre aggiornata;
d) disponibilità di funzioni di ricerca semplici ed efficaci;
e) aggregazione organica e coerente di informazioni e servizi, correlati fra loro per tematica o finalità, con la possibilità di accesso diretto dall’uno all’altro.

 

  • Per l’art. 35 DPR 633/72, è necessaria la pubblicazione della Partita IVA dell'ente